Assicurazione casa: molti pensano che sia necessaria solo in caso di abitazioni di pregio. In realtà è importante tutelare le proprie proprietà da qualsiasi imprevisto, sopratutto in un periodo di difficoltà economica come questo, nel quale perdere o ristrutturare una casa è un costo non indifferente. La casa è da sempre in cima ai desideri degli italiani e nella maggior parte dei casi comporta un sacrificio economico tra i più gravosi.
L’assicurazione per la casa e la famiglia è necessaria per proteggere l’abitazione e i beni in essa custoditi da furti o danni, compresi quelli causati ai vicini (perdite d’acqua, cadute di vasi, lavori di ristrutturazione); in più per coloro che possiedono un animale, copre anche i danni involontari da essi causati. È quindi una copertura indispensabile per prevenire spese ingenti in caso di eventi indesiderati. Come fare però per scegliere una polizza che protegga i nostri beni e le nostre tasche, ma che sia contemporaneamente economica?
La ricerca – la cosa più facile, veloce ed economica è sicuramente quella online. Esistono molti siti che propongono vari preventivi d’assicurazione, come ComprareMeglio.it, che è possibile confrontare gratuitamente.
La stipula – prima di stipulare una polizza è importante controllare le esclusioni (ad esempio i danni provocati con dolo o colpa grave); la franchigia, consigliabile purché abbassi il premio assicurativo; i rischi dai quali volete assicurarvi (es. incendio o anche gelo?); ricorso terzi, ovvero il risarcimento per danni a beni di vicini, ad esclusione di chi vive in una casa isolata.
La disdetta – in caso di disdetta, ad esempio perché si vuole passare a un’altra compagnia assicurativa, li scenari sono tre. Nel caso che il contratto pluriennale fosse stato stipulato prima del 15 settembre 2009, si può disdire entro 60gg dalla scadenza (secondo la Legge Bersani); una polizza pluriennale stipulata dopo tale data invece, può essere disdetta a scadenza naturale (sempre 60gg di preavviso) o dopo i primi 5 anni. Per i contratti di durata annuale invece, c’è il tacito rinnovo, al massimo per 2 anni consecutivamente.
FONTE: Domus Mondo